La Conversione in Legge del Decreto Fiscale (L.n. 215/2021), ha introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e contrasto all'utilizzo improprio dei lavoratori occasionali.
Sintetizziamo le principali novità:
1) Cosa occorre fare per potersi avvalere di collaboratori occasionali?
L'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
2) Quali sono le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione?
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
3) Quali attività sono classificate come prestazioni occasionali?si ci riferisce al soggetto che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
4) L'Obbligo riguarda tutti i lavori autonomi?
No. sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:
a) le collaborazioni coordinate e continuative;
b) Le Prestazioni intellettuali esercitate in regime iva
c) Tutte le altre prestazioni di lavoro autonomo che prevedono già degli obblighi di comunicazione.
5) Quali obblighi sussistono per le prestazioni in essere?Per tutti i rapporti di lavoro in essere, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
6) In che modalità deve essere effettuata la comunicazione?
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale
del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso
in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad
aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
7) Quali informazioni devono essere contenute nella comunicazione?
a) dati del committente e del prestatore;
b) luogo della prestazione;
c) sintetica descrizione dell’attività;
d) data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
8) Cosa accade se l'arco temporale di svolgimento della prestazione dovesse differire da quello indicato?
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
9) E' possibile annullare una comunicazione già inviata?Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

