Il Decreto "Sostegni bis", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha disposto l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 per determinati soggetti. Coloro che hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.
Rispondiamo insieme ad alcune domande:
1) A Chi spetta l'esenzione?Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.
2) Cosa accade se la convalida di sfratto è successiva al 28.02.2020?
L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
3) Quale IMU viene rimborsata?I soggetti rientranti nei sopracitati requisiti, hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.
4) Cosa accade se l'intero versamento dell'IMU è stato effettuato entro il 16.06.2021?
5) Come richiedere il rimborso?
I soggetti in possesso dei requisiti presentano apposita istanza al comune contenente:
a) documentazione relativa al possesso dell'immobile;
b) concessione dello stesso in locazione ad uso abitativo;
c) estremi del provvedimento di convalida di sfratto;
d) estremi del versamento IMU effettuato;
e) Importo di cui si chiede il rimborso;
f) Coordinate bancarie.

