a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto nello specifico progetto di investimento.
Tra le agevolazioni per le imprese del turismo che sono contenute nei primi 4 articoli del DecretoPNRR, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 ottobre 2021, vi è anche un credito d’imposta in favore di Agenzie di Viaggio e Tour Operator.
Analizziamo i contorni generali dell'agevolazione:
1) A Chi è rivolto?Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
2) Quali sono le spese ammesse all'incentivo?
3) A quanto ammonta il credito d'imposta?Nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
4) Quali sono i periodi d'imposta coperti dall'agevolazione?Dalla data di entrata in vigore del Decreto PNRR, (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2021), e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024.
5) L'incentivo è tassato?
NO. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP.
6) Il credito d'imposta potrà essere ceduto?
NO, è utilizzabile solo in compensazione.
7) Quando sarà possibile presentare domanda?
Successivamente alla pubblicazione del decreto attuativo del Ministero del Turismo, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto PNRR.

