Ecco come comportarsi nel caso in cui un fornitore non rilasci regolare fattura: 1) Entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, il cessionario dovrà emettere autofattura; 2) L’autofattura dovrà essere effettuata in formato elettronico (Tipo di documento TD20); 3) Nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura; 4) Nella sezione “Dati del cessionario/committente”, vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento; 5) Nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente); 6) Bisognerà provvedere al versamento dell’Iva dovuta (Codice Tributo 9399); 7) Occorrerà inviare l’autofattura sostitutiva della fattura non ricevuta dal fornitore in duplice copia al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 8) Registrare il documento solo nel registro Iva acquisti al fine di esercitare la detrazione Iva. Si fa presente che il mancato rispetto delle procedure sopra riportate, è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250.

