L’eco bonus per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti compete anche a titolari redditi d’impresa (incluse le imprese stesse). COSA C’E’ DA SAPERE 1) La detrazione fiscale spettante è del 50 o 65 % a seconda degli interventi effettuati; 2) Ogni tipologia di intervento ha dei massimali di spesa su cui applicare la detrazione; 3) L’incentivo spetta sia che l’immobile sia considerato come bene strumentale, come merce o come bene patrimoniale (risoluzione 34/E/2020); 4) L’agevolazione riguarda tutte le categorie di immobili esistenti sia che siano posseduti o detenuti; 5) Riguarda indistintamente i Soggetti IRES e i soggetti IRPEF; 6) Il limite massimo della detrazione va riferito all’unità immobiliare sulla quale è effettuato l’intervento e va, pertanto, ripartito tra i detentori o possessori dell’immobile in ragione della spesa da ciascuno sostenuta; 7) Per i titolari di reddito d’impresa, o di lavoro autonomo si applicano anche le deduzioni relative all’ammortamento della spesa sostenuta; 8) Per le imprese, l’anno di applicabilità della detrazione è determinato secondo il criterio di competenza (data di consegna o spedizione dei beni, data di ultimazione dei servizi); 9) Nella Legge di Bilancio 2021 è stato prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 la scadenza entro cui vanno sostenute le spese. ULTERIORI NOVITA’ SONO ATTESE NELLA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO

